EMERGENZA EMILIA ROMAGNA

SOSPENSIONE RATE EVENTI METEOROLOGICI EMILIA ROMAGNA MAGGIO/LUGLIO 2023

Con il presente avviso si informa che con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell’8 maggio 2023, n. 992, del 24 maggio 2023, n. 997 e del  15 settembre n. 1.022 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza delle Delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 28 agosto 2023  con le quali è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì-Cesena, degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 16 maggio 2023 nel territorio della provincia di Rimini e degli eventi metereologici verificatisi a partire dal 22 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena (di seguito i “Territori Interessati”).

Le imprese titolari di mutui/finanziamenti chirografari e ipotecari (stipulati prima del 1° maggio 2023) relativi agli edifici (collocati nei Territori Interessati) sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui/finanziamenti, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e quella della sola quota capitale.

La domanda dovrà essere presentata non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine potrà essere utilizzato il form che segue.

 

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento del mutuo/finanziamento si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento in essere al momento della sospensione maturano, per la durata della sospensione stessa, interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, senza applicazione di oneri ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti.

Il rimborso delle rate sospese avverrà:

  • a partire dal termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione ovvero
  • a richiesta in qualunque momento della durata del finanziamento ovvero
  • in unica soluzione contestualmente all’estinzione anticipata del finanziamento eventualmente richiesta dal Cliente.

Resta inteso che la sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento, di cui resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia.

Per maggiori informazioni, anche sul ricalcolo del piano di ammortamento, nonché per richiedere la sospensione delle rate, è possibile contattare il numero 02 2899911.