Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 – BMR – Benchmark Regulation
Art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario
Regolamento Benchmark
Estratto del Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento utilizzati nei prodotti indicizzati
In data 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1011/2016, noto anche come “Regolamento Benchmark”, in materia di indici usati come indici di riferimento (anche “Benchmark”) nei contratti finanziari e negli strumenti finanziari ovvero per misurare la performance di fondi di investimento.
In particolare, il Regolamento Benchmark introduce disposizioni riguardanti l’utilizzo, da parte degli enti vigilati, di indici di riferimento; fra queste, rientra l’obbligo per detti soggetti di predisporre e mantenere solidi piani scritti che specifichino le azioni che si intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito, designando altresì all’interno dei piani stessi, ove possibile e opportuno, uno o più indici alternativi che possano essere utilizzati in sostituzione degli indici oggetto di cessazione o variazione sostanziale.
In data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 118-bis del Testo Unico Bancario (anche “TUB”) il quale stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento Benchmark. Gli aggiornamenti dei piani devono essere portati a conoscenza della clientela almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile. In aggiunta, è richiesto agli intermediari finanziari di prevedere, nei contratti dei prodotti indicizzati, opportune clausole relative ai tassi di interesse che consentano di individuare, anche tramite rinvio ai predetti piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.
Infine, in caso di cessazione di un indice di riferimento ovvero di variazione sostanziale, gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare al cliente, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, l’Indice Sostitutivo o l’Indice Modificato (come di seguito definiti) cui si farà riferimento nel determinare l’importo da corrispondere in relazione allo specifico contratto finanziario interessato.
Per conformarsi alle disposizioni normative introdotte dal Regolamento Benchmark e dall'art. 118-bis del TUB, qui sinteticamente richiamate, MBFACTA S.p.A. (di seguito "MBFACTA") ha adottato un piano interno per la sostituzione degli indici di riferimento (di seguito il "Piano" o "Piano di Sostituzione"), di cui il presente documento ne rappresenta un estratto, che disciplina le attività che MBFACTA eseguirà qualora uno o più indici di riferimento utilizzati nei propri prodotti cessino di esistere, ovvero subiscano delle variazioni sostanziali.
Monitoraggio e rilevazione di Eventi Rilevanti
MBFACTA monitora costantemente la disponibilità su base continuativa degli indici di riferimento utilizzati al fine di rilevare casi di futura cessazione o variazione sostanziale degli stessi (c.d. “Eventi Rilevanti”) determinando, conseguentemente, l’attivazione del Piano.
Si specifica che per “cessazione” si intende il venire meno, in modo permanente o per un periodo di tempo indefinito, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo (ad es. l’Amministratore dell’indice).
Per “variazione sostanziale” di un indice di riferimento, invece, si intendono le c.d. “modifiche rilevanti” che impattano la metodologia utilizzata per la determinazione dell’indice stesso (es. nel caso in cui un Amministratore di un indice decida di implementare una nuova metodologia che comporti un cambiamento sostanziale dell'interesse sottostante che l’indice intende misurare). Dunque, non rilevano le variazioni quantitative dell’indice dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del relativo parametro.
Esecuzione del Piano di Sostituzione
Nel momento in cui MBFACTA viene a conoscenza della futura cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in uso, a titolo esemplificativo a seguito di un annuncio da parte dell’Amministratore di un indice secondo cui lo stesso non sarà più fornito, si adopera per l’esecuzione delle attività necessarie a garantire un’ordinata transizione dall’indice originario applicato al contratto in essere all’indice sostitutivo (di seguito l’”Indice Sostitutivo”), ovvero all’indice come sostanzialmente modificato (di seguito l’”Indice Modificato”).
Si precisa che nel caso in cui si verifichi una transitoria indisponibilità di uno o più indici di riferimento, MBFACTA sostituisce detti indici con gli Indici Sostitutivi individuati in coerenza con quanto definito nel Piano e limitatamente al periodo di tempo durante il quale l’indice originario non risulta disponibile. La tabella che rappresenta gli Indici Sostitutivi è consultabile qui.
Individuazione dell’Indice Sostitutivo
In caso di cessazione di uno o più indici di riferimento utilizzati nei contratti con la clientela, MBFACTA applica l’Indice Sostitutivo individuato secondo i criteri definiti nel Piano e rappresentato all’interno dello stesso Piano, nonché nella tabella consultabile qui.
Nel selezionare i possibili indici alternativi MBFACTA tiene in considerazione, in via prioritaria, eventuali raccomandazioni fornite dall’Autorità Competente, dalle Banche Centrali, da eventuali associazioni di categoria o gruppi di lavoro appositamente costituiti (c.d. Working Group), ovvero dall’Amministratore stesso; in assenza di tali raccomandazioni, MBFACTA individua esclusivamente indici alternativi che siano conformi al Regolamento Benchmark, ovvero il cui Amministratore o l’indice stesso siano presenti nel Registro ESMA così come previsto dall’art. 36 del Regolamento Benchmark, e che siano coerenti in termini di natura, struttura, caratteristiche e diffusione sul mercato dell’indice in via di cessazione.
Per quanto concerne le variazioni sostanziali, invece, MBFACTA, di norma, adotta l’indice così come sostanzialmente modificato dal relativo Amministratore. Tuttavia, nel caso in cui l’Autorità Competente per detto indice raccomandi o individui un indice alternativo specifico che può essere utilizzato in sostituzione di quello sostanzialmente modificato, MBFACTA applicherà l’indice raccomandato dall’Autorità Competente.
Informativa alla clientela
Nel momento in cui MBFACTA viene a conoscenza di un qualsiasi evento determinante la futura cessazione o variazione sostanziale di un indice utilizzato in riferimento ai propri prodotti, predispone e pubblica sul proprio sito internet apposita informativa recante indicazioni circa l’indice oggetto di cessazione/variazione sostanziale, i prodotti interessati, le tempistiche previste e le conseguenze che ne derivano.
In aggiunta, entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione o variazione sostanziale dell’indice di riferimento (c.d. Data di Efficacia), MBFACTA trasmette apposita comunicazione alla clientela che ha in essere contratti indicizzati all’indice oggetto di cessazione o variazione sostanziale, al fine di comunicare l’Indice Sostitutivo o l’Indice Modificato che sarà applicato al contratto, la relativa data di decorrenza, nonché la possibilità di esercitare il diritto di recesso e le modalità per farlo, conformemente a quanto stabilito nel contratto.
Applicazione dell’Indice Sostitutivo o dell’Indice Modificato
Definito l’Indice Sostitutivo o l’Indice Modificato da utilizzare nei contratti con la clientela, MBFACTA valuta la necessità di applicare a detti indici un fattore di aggiustamento (c.d. “Spread Adjustment”), che potrà assumere valore positivo, negativo o pari a zero, finalizzato a minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, eventuali trasferimenti di valore nella transizione dall’indice originario applicato all’Indice Sostitutivo/ Indice Modificato neutralizzando, per quanto possibile, eventuali impatti economici negativi a una qualsiasi delle parti del contratto.
Monitoraggio e aggiornamento del Piano
MBFACTA monitora costantemente la validità del Piano di Sostituzione. In caso di variazioni normative, eventi legati alle condizioni di mercato, a modifiche organizzative o all’operatività aziendale, nonché all’introduzione di nuovi indici collegati a prodotti e servizi offerti, MBFACTA provvede ad aggiornare il Piano stesso comunicando i relativi aggiornamenti alla clientela alla prima occasione utile e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.
Tabella degli indici di riferimento utilizzati
Per consultare la tabella che riporta gli indici di riferimento attualmente utilizzati da MBFACTA con riferimento ai propri prodotti, nonché l’Indice Sostitutivo che sarà applicato in caso di cessazione di quello originario, clicca qui.
Versione 1 - ultimo aggiornamento novembre 2024