Decreto cura italia

Al fine di agevolare l’accesso alle misure di sostegno previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito il “Decreto Cura Italia”) e di eventuali ulteriori forme di moratoria, si mettono a disposizione della Clientela le seguenti informazioni e si rimanda ai chiarimenti pubblicati sul sito del MEF, al seguente link http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3.

A chi rivolgersi per avere informazioni

MBFACTA rimane disponibile agli usuali recapiti conosciuti dal Cliente, anche al fine di valutare forme di moratoria ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia.

Forme di moratoria previste dall’art. 56 del Decreto Cura Italia e relativo format di richiesta

Di seguito le misure per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia da COVID-19, affiancate dal relativo format di richiesta:

 

A) MISURA DI CUI ALL’ART. 56, PUNTO 2, LETTERA A) DEL DECRETO CURA ITALIA, che ha ad oggetto la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte, fino al 30 giugno 2021 incluso.

  • A fronte delle tipologie di prodotto offerte da MBFACTA, tale misura è richiedibile da quei Cedenti che abbiano sottoscritto un contratto di factoring di qualunque tipo (cfr. tutti i fogli informativi presenti nella sezione Trasparenza del presente sito, ad eccezione del foglio informativo di “Dilazione di Pagamento a tasso posticipato” e del foglio informativo di “Finanziamento a mezzo sconto di pagherò diretti”) che preveda un prestito accordato a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020.

    La misura di cui all’art. 56, punto 2), lettera a) del Decreto Cura Italia è richiedibile utilizzando il seguente format: format di richiesta A)

B) MISURA DI CUI ALL’ART. 56, PUNTO 2, LETTERA B) DEL DECRETO CURA ITALIA, che ha ad oggetto la proroga alle medesime condizioni fino al 30 giugno 2021 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 giugno 2021.

  • A fronte delle tipologie di prodotto offerte da MBFACTA, tale misura è richiedibile da quei Debitori Ceduti cui MBFACTA abbia concesso una dilazione di pagamento a titolo oneroso (cfr. foglio informativo “Dilazione di Pagamento a tasso posticipato”, presente nella sezione Trasparenza del presente sito), anche nell’ambito di un rapporto di convenzionamento (cfr. foglio informativo “Factoring Reverse” e foglio informativo “Factoring Confirming”, presenti nella sezione Trasparenza del presente sito).

La misura di cui all’art. 56, punto 2), lettera b) del Decreto Cura Italia è richiedibile utilizzando il seguente format: format di richiesta B)

 

C) MISURA DI CUI ALL’ART. 56, PUNTO 2, LETTERA C) DEL DECRETO CURA ITALIA, che ha ad oggetto la sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà del Cliente chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale. Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 giugno 2021, vale a dire che la rata in scadenza il 30 giugno 2021 non deve essere pagata. Il Cliente può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione a MBFACTA e riprendere il pagamento delle rate.

  • A fronte delle tipologie di prodotto offerte da MBFACTA, tale misura è richiedibile da quei pubblici esercizi che abbiano in essere un finanziamento a mezzo sconto di pagherò diretti (cfr. foglio informativo “Finanziamento a mezzo sconto di pagherò diretti”, presente nella sezione Trasparenza del presente sito) concesso da MBFACTA S.p.A. nell’ambito di un rapporto di partnership.

La misura di cui all’art. 56, punto 2), lettera c) del Decreto Cura Italia è richiedibile utilizzando il seguente format: format di richiesta C)

Come e quando presentare la richiesta di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia

1) Scarica il modulo adatto alla Tua esigenza, come indicato nel paragrafo precedente .

2) Compila il modulo e sottoscrivilo:

     a) con firma digitale

          oppure

     b) se non sei in possesso di firma digitale, puoi sottoscrivere il modulo con firma olografa e scannerizzarlo in formato PDF unitamente al tuo documento di identità in corso di validità.

3) Invia la documentazione di cui al punto 2) che precede via posta elettronica a emergenza-covid19@pec.mbfacta.it, con oggetto “comunicazione di adesione alle misure per emergenza COVID 19”

4) Non appena possibile e solo nel caso di modulo sottoscritto con firma olografa (vedi lettera b) del punto 2) che precede), invia per raccomandata A/R gli originali a MBFACTA S.p.A., Via Siusi 7, 20132 Milano.

La richiesta potrà essere presentata dal 17 marzo 2020 al 31 gennaio 2021.

Per coloro che sono stati già ammessi alla moratoria alla data del 1° gennaio 2021 la misura di sostegno verrà automaticamente applicata - senza necessità di ulteriori formalità - sino al 30 giugno 2021, fatta salva l'ipotesi di rinuncia espressa da far pervenire a MBFACTA entro il termine del 31 gennaio 2021 (cfr. comma 249 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per coloro che sono già stati ammessi alla moratoria sino al 30 giugno 2021, è prevista la possibilità di prorogare il termine della predetta misura di sostegno – sia in relazione alla quota capitale (ai sensi di quanto previsto dalla normativa) sia in relazione alla quota interessi (ai sensi di quanto concesso da MBFACTA S.p.A.) – sino al 31 dicembre 2021, mediante comunicazione da far pervenire a MBFACTA S.p.A. entro il termine essenziale del 15 giugno 2021 (cfr. art. 16 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73).

Requisiti del richiedente

La richiesta potrà essere presentata da qualunque Cliente – intendendosi per tale qualunque soggetto abbia in essere un rapporto contrattuale con MBFACTA per la prestazione di servizi finanziari – qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • il richiedente sottoscriva le autodichiarazioni contenute nei format di richiesta;
  • il richiedente sia una microimpresa o piccola media impresa (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) ed abbia sede in Italia;
  • il richiedente non sia classificato, alla data del Decreto Cura Italia, come esposizione creditizia deteriorata ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. L'impresa, alla data del 17 marzo 2020, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Elementi accessori al contratto di finanziamento ai sensi del Decreto Cura Italia

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

Condizioni economiche applicabili alle moratorie di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia

La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per il Cliente e per MBFACTA.

In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. Non saranno applicate commissioni in relazione all’operazione di sospensione.