I soggetti (di seguito le “Imprese Beneficiarie”) che possono richiedere il finanziamento assistito dalla Garanzia Italia sono le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE (di seguito le “PMI”), ivi inclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA, le associazioni professionali e le società tra professionisti, nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, che rispettino i seguenti requisiti:
- abbiano sede legale in Italia;
- non siano risultate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 20141 e non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili da MBFACTA;
- solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza (a) il Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché (b) le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102.
Non si considera Impresa Beneficiaria quella che controlla (o è controllata) direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una (o da) società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salvo che l’Impresa Beneficiaria non dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.