Altri strumenti di sostegno

Al fine di agevolare la concessione di finanziamenti assisti da garanzie rilasciate, fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 1 (di seguito la “Garanzia Italia”) e dell’art. 13 (di seguito il “Fondo centrale di garanzia PMI”) del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito nella Legge  5 giugno 2020, n.40 (di seguito il “Decreto Liquidità”), si mettono a disposizione le seguenti informazioni.

In caso di richiesta accoglibile, MBFACTA provvederà ad aderire e a presentare domanda di accreditamento al portale.

A chi rivolgersi per avere informazioni

MBFACTA rimane disponibile agli usuali recapiti conosciuti dal Cliente nonché all’indirizzo info@mbfacta.it

Garanzia Italia

Di seguito una breve informativa sui finanziamenti assistiti dalla Garanzia Italia; per maggiori informazioni si indicano i seguenti link:

www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia

https://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3

Requisiti del richiedente

I soggetti (di seguito le “Imprese Beneficiarie”) che possono richiedere il finanziamento assistito dalla Garanzia Italia sono  le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE (di seguito le “PMI”), ivi inclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA, le associazioni professionali e le società tra professionisti, nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, che rispettino i seguenti requisiti:

  1. abbiano sede legale in Italia;
  2. non siano risultate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 20141 e non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili da MBFACTA;
  3. solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza (a) il Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché (b) le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102.

     

Non si considera Impresa Beneficiaria quella che controlla (o è controllata) direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una (o da) società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salvo che l’Impresa Beneficiaria non dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Forme di finanziamento

Factoring Pro Solvendo in relazione a:

  • specifici crediti relativi a fatture emesse dall’Impresa Beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con l’intesa che non potrà essere richiesto il pagamento anticipato di crediti rappresentati da fatture che hanno scadenza inferiore a 7 giorni rispetto alla data di richiesta della Garanzia Italia (cd. “Pro Solvendo Spot”);
  • crediti esistenti o futuri rappresentati da fatture emesse nel 2020 o nel 2021, a condizione che il contratto di fornitura di beni/servizi sia stipulato – dall’Impresa Beneficiaria con il debitore - entro il 31 dicembre 2020 e che le fatture emesse nel 2021 facciano riferimento a prestazioni erogate nel 2020, con l’intesa che non potrà essere richiesto il pagamento anticipato di crediti rappresentati da fatture che hanno scadenza inferiore a 30 giorni rispetto alla data di richiesta della Garanzia Italia (cd. “Pro Solvendo Rotativo”).

 

L’importo del finanziamento Pro Solvendo Spot o il limite di credito Pro Solvendo Rotativo non potranno essere superiori agli importi indicati dalla normativa.

Il finanziamento richiesto dovrà essere destinato ad una delle seguenti finalità:

  1. investimenti,
  2. costi del personale,
  3. costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o
  4. capitale circolante,

    esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

  5. in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria.
Costo del finanziamento

Il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia Italia sarà composto da costo della Garanzia Italia, commissione relativa al finanziamento limitata al recupero dei costi e tasso di interesse incluso margine.

In ogni caso, il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia Italia sarà inferiore al costo che sarebbe stato richiesto da MBFACTA per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia Italia.

Fondo centrale di garanzia PMI

Il Decreto Liquidità ha potenziato il Fondo di garanzia PMI per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.

Per informazioni sulle principali novità introdotte dal Decreto Liquidità, si indicano i seguenti siti:

www.fondidigaranzia.it/

https://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3